Deduzione dal reddito maggiorata per il costo del lavoro sostenuto per nuove assunzioni

Deduzione costo del lavoro nuove assunzioni
Deduzione costo del lavoro nuove assunzioni

Il Decreto 25 giugno 2024, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attua le disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 216/2023 in materia di maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

La misura

I titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile), ai fini della determinazione del reddito, possono beneficiare della maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di un’ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato rientranti in determinate categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.

I beneficiari

Possono beneficiare della maggiorazione

  • i titolari di reddito d’impresa:
    • le società di capitali, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee e le società cooperative europee nonché gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
    • gli enti non commerciali pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell’esercizio dell’attività commerciale;
    • le società ed enti non residenti nel territorio dello Stato, in relazione all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale, a condizione che risultino da separata evidenza contabile;
    • le società di persone ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR e le imprese individuali;
  • gli esercenti arti e professioni, 10, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.

L’agevolazione spetta ai soggetti che abbiano esercitato l’attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 ovvero nei 366 giorni se tale periodo d’imposta include il 29 febbraio.

Sono pertanto esclusi dall’agevolazione:

  • i soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa (es. imprenditori agricoli ovvero coloro che svolgono attività commerciali in via occasionale);
  • le imprese costituite a decorrere dal 2 gennaio 2023 con periodo d’imposta coincidente con l’anno civile;
  • le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, a decorrere dall’inizio del relativo procedimento.

N.B. Il Decreto attuativo specifica poi che per i soggetti che svolgono, anche parzialmente, attività per le quali il relativo reddito, ai fini IRPEF e IRES, non è determinato in modo analitico, la maggiorazione non spetta per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato esclusivamente impiegati per l’esercizio delle suddette attività.

L’incremento occupazionale

La maggiorazione del costo del lavoro spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con contratto in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente.

N.B. Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale, anche la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

L’incremento occupazionale non rileva nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, è inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Il DM 25 giugno 2024 detta poi una serie di disposizioni al fine di determinare l’incremento occupazionale, l’incremento occupazionale complessivo e il decremento occupazionale complessivo.

La maggiorazione del costo del lavoro

Il costo da assumere ai fini della determinazione della maggiorazione è il minore fra:

  • il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti, quale risulta dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del Codice civile;
  • l’incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle voci di cui al medesimo articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del Codice civile, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

I soggetti che non adottano lo schema di conto economico ai sensi dell’articolo 2425 c.c. assumeranno le corrispondenti voci del costo del personale.

I predetti costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito (principio di cassa o di competenza).

Il costo del personale così determinato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito:

  • di un importo pari al 20%;
  • di un ulteriore 10% (maggiorazione totale del 30%) del costo effettivamente sostenuto dall’impresa in caso di nuove assunzioni di dipendenti riconducibili ad una delle seguenti categorie meritevoli di maggiore tutela:
    • lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del Regolamento (UE) n. 651/2014;
    • persone con disabilità ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 68/1999, le persone svantaggiate, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno;
    • donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, numero 4), lettera f), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con apposito decreto;
    • donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
    • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile di cui all’articolo 27, comma 1, del D.L. n. 48/2023;
    • lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
    • già beneficiari del reddito di cittadinanza, che siano decaduti dal beneficio per effetto di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023 e che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.

Riferimenti normativi:

fonte Francesco Geria – LaborTre Studio Associato