L’articolo 41-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, così come modificato dall’art. 40-ter della Legge 21.05.2021, n.69, art. 40 – ter, prevede – per le richieste presentate entro il termine del 31.12.2022 – per i soggetti che abbiano stipulato un mutuo ipotecario per acquistare la prima casa ed il cui immobile sia stato pignorato dall’Istituto di credito erogante in data antecedente al 21 marzo 2021, la possibilità di richiedere la rinegoziazione del mutuo alla banca erogatrice del mutuo, oppure un finanziamento ad una banca terza, con surroga nella garanzia ipotecaria, il cui ricavato verrà utilizzato per estinguere il mutuo esistente, anche con l’assistenza della garanzia del Fondo prima casa (introdotto con la Legge di Stabilità 2014).
Nell’ipotesi in cui ne posseggano i requisiti (cfr. la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 48 lett. c). ), i predetti soggetti potranno accedere alla garanzia del Fondo nella misura del 50% dell’importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.