Dalla lettura all’applicazione pratica, sorgono sempre dubbi in relazione all’interpretazione corretta delle norme. Non fanno eccezione le disposizioni inerenti il riconoscimento dell’indennità bollette una tantum di euro 200,00 di cui al Decreto Aiuti (ex art. 33 DL 50/2022) nonché l’ulteriore bonus di euro 150,00 previsto dal Decreto Aiuti Ter (ex art. 20 DL 144/2022) in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, nonché in favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al Decreto Legislativo n. 509/1994 e al Decreto Legislativo n. 103/1996.
Esaminando le norme regolamentari (DM Ministero del lavoro di concerto con MEF del 19 agosto 2022) unitamente al documento di prassi (circolare dell’INPS n. 103 del 26/9/2022) che hanno dettato i primi chiarimenti in occasione dell’apertura dei canali per la trasmissione delle istanze che potranno essere presentate entro il prossimo 30 novembre è possibile chiarire alcuni aspetti di interesse generale.
Per quanto concerne i beneficiari dell’indennità:
- sono destinatari dell’indennità una tantum anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e coloni e mezzadri. Sussistendone gli altri presupposti, i collaboratori di imprese familiari sono assimilabili ai coadiuvanti e coadiutori;
- tra i destinatari sono compresi i soci di società personali (SNC e SAS) nonché di SRL iscritti alla gestione Artigiani e commercianti;
- la mera iscrizione alla gestione separata INPS da parte degli amministratori non costituisce presupposto per il beneficio dell’indennità, in quanto la norma si riferisce ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.
Per quanto riguarda il presupposto oggettivo, è stato precisato che:
- l’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro. L’indennità viene incrementata ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Legge n. 144/2022 di euro 150,00 per i beneficiari con redditi fino a 20.000 euro;
- il requisito oggettivo comprende il reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali con esclusione del TFR comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Da un punto di vista operativo, si deve considerare nel modello “Redditi Persone fisiche 2022” quanto indicato nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, denominato “redditi per agevolazioni” (comprendente anche i redditi soggetti a cedolare secca o assoggettati ad imposta sostitutiva) al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale di cui al rigo RN 2. Si precisa, inoltre, che nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo. I contributi da considerare sono quelli obbligatori effettivamente versati nel 2021. Non sono da considerare i contributi facoltativi o contribuzioni presso fondi pensionistici integrativi;
- l’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ai sensi del D.P.R. n. 917/1986; la stessa non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta. Per il periodo di fruizione dell’indennità in argomento non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa;
- i beneficiari devono essere già iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, alla data del 18 maggio 2022 e devono aver effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità con competenza a decorrere dall’anno 2020;
- l’avvenuto versamento contributivo entro il 18 maggio assume aspetti particolari nei riguardi di chi ha aperto la partita IVA iscrivendosi nel 2021 alla gestione separata con obbligo di versamento in sede di Redditi/2022. Si ritiene che tali soggetti possano beneficiare dell’indennità. Stesso ragionamento per chi inizia attività nei primi mesi del 2022, entro il 18 maggio.
È possibile presentare un’unica istanza (bonus 200,00 euro e ulteriore bonus 150,00 euro) accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda.
Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande di indennità una tantum in commento sono le seguenti:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). È possibile, inoltre, presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN