Il cosiddetto “Decreto Adempimenti”, emanato in attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 11, prevede numerose disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari.
Per il modello dichiarativo 730, tra le novità più importanti e attese dagli operatori è d’obbligo menzionare l’estensione della modalità di presentazione “senza sostituto d’imposta”. Il comma 2, dell’art. 2, del decreto in esame, consente ai contribuenti, a decorrere dal 2024, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, di avvalersi della modalità di presentazione “senza sostituto d’imposta”. Ne deriva che i contribuenti che presentano il modello 730, anche in presenza di un sostituto di imposta:
- possono chiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi;
- devono effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello F24, entro i termini ordinari.
In precedenza, il modello 730 senza sostituto era rivolto a specifiche categorie di contribuenti, tra cui i soggetti in stato di disoccupazione senza un datore/sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi oppure i lavoratori domestici, che hanno quindi un datore di lavoro persona fisica che non è sostituto di imposta. Si tratta di casistiche per le quali i rimborsi IRPEF venivano effettuati direttamente dall’Agenzia delle Entrate o, in caso di conguaglio a debito, i contribuenti provvedevano direttamente con modello F24 nei termini ordinari. Si trattava di una platea ristretta, posto che non era espressamente consentito (anche se non era prevista una specifica sanzione) presentare il modello 730 senza sostituto in presenza del sostituto d’imposta oppure nel caso in cui lo stesso fosse incapiente e non in grado di effettuare il conguaglio a debito o a credito. In tal senso si esprimeva il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2013
A proposito dei versamenti in sede di 730 senza sostituto, viene soppresso l’obbligo di esercizio dell’opzione per la rateizzazione. Tale opzione dovrebbe restare esclusivamente ai fini dell’effettuazione dei conguagli da parte dei sostituti d’imposta.
Con riferimento all’art. 8 del D. Lgs. 1/2024, in materia di versamenti, si prevede:
- l’eliminazione delle scadenze differenziate tra soggetti titolari di partita IVA e non, uniformando la medesima scadenza per il versamento delle rate successive alla prima al giorno 16 di ciascun mese per tutti i contribuenti;
- l’aggiunzione di una rata al 16 dicembre, termine ultimo per concludere il piano di rateizzazione.
In precedenza, fino al 2023, per i versamenti rateali, per quanto riguarda le rate successive alla prima, erano previste scadenze differenziate, vale a dire:
- il giorno 16 di ciascun mese, per i contribuenti titolari di partita IVA;
- la fine di ciascun mese, per i contribuenti non titolari di partita IVA.
In materia di modello 730, tra le novità di sicuro impatto si segnala la disposizione di cui all’art. 2, comma 1, dove si prevede, a decorrere dal 2024, l’estensione dell’ambito applicativo del modello 730 a tutte le persone fisiche senza partita IVA, anche titolari di redditi diversi da quelli che solitamente consentono la presentazione di tale dichiarazione (redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati di cui agli artt. 49 e 50 comma 1 lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l) del TUIR.
Per tale ultima novità 730, si deve attendere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che approva il modello stesso dove verranno indicate le specifiche tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun periodo d’imposta, possono essere dichiarate con il modello 730.
fonte Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN