A partire dal 1° gennaio 2020 la Legge 160/2019 all’art.1 c. 679 stabilisce che, per poter beneficare della detrazione Irpef del 19% (escluse le detrazioni con percentuali diverse; es. erogazioni liberali a Onlus o per iniziative umanitarie che possono beneficiare della detrazione del 26%, 30% o 35%), relativamente agli oneri indicati nell’art.15 del Tuir, il pagamento debba avvenire mediante:
- bonifico postale o bancario;
- ulteriori sistemi tracciabili, diversi dai contanti, previsti dall’art.23 del D.Lgs. 241/97, tra i quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Sono pertanto oggetto di tale disposizione:
- spese sanitarie (con le esclusioni sotto citate)
- interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di immobili
- spese di istruzione
- spese universitarie
- spese per asili nido
- spese funebri
- spese per l’assistenza personale
- spese per attività sportiva dei ragazzi
- spese per intermediazione immobiliare
- spese per canoni di locazione per studenti universitari
- erogazioni liberali che usufruiscono della detrazione al 19%
- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
- spese veterinarie
- assicurazioni sulla vita e infortuni
- spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.
Il comma 680, la Legge 160/2019 prevede una deroga al pagamento tracciato, con la possibilità, quindi, del pagamento anche in contanti, per le seguenti spese:
- medicinali
- dispositivi medici
- prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
Fonte – CGN Centro Studi